Art. 8.
(Fondo nazionale per la montagna).

      1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è sostituito dai seguenti:

      «6. I criteri di ripartizione del Fondo tengono conto: dell'estensione del territorio montano; dei rischi o dei vincoli ambientali sussistenti; dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il conseguente sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali ecocompatibili; dell'indice di spopolamento; del reddito medio pro capite; del tasso di disoccupazione; del livello dei servizi; del grado di accessibilità dei territori.
      6-bis. I criteri di cui al comma 6 devono essere orientati a favorire i territori montani più svantaggiati, in maniera da perequare il livello di benessere tra

 

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territori montani e di pianura e quello tra diversi territori».

      2. È istituito un fondo nazionale per il funzionamento delle comunità montane da finanziare annualmente.